ATTUALITA’ – A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono tenuti al pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) tutti i proprietari di fabbricati destinati ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze) e dei fabbricati rurali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. I criteri di determinazione della base imponibile, nonché le definizioni adottate dalla normativa richiamano espressamente quelle esistenti in materia di IMU. Dal versamento dell’imposta sono stati esonerati i pensionati, proprietari di un unico fabbricato, con reddito familiare ISEE inferiore a 8.000,00 euro.
Definizioni: Abitazione principale: il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertinenze dell’abitazione principale: pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.
Fabbricato rurale ad uso strumentale: fabbricati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Calcolo base imponibile
L’importo su cui applicare le aliquote per la determinazione dell’Imposta dovuta è determinato applicando le medesime regole dell’IMU:
Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in relazione alla categoria catastale:
Scadenze di pagamento e aliquote
Con delibera n.31 del 01/08/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014:
L’aliquota ridotta di cui al punto 2 viene autoliquidata ed é subordinata alla presentazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo del modello di dichiarazione corredato di dichiarazione ISEE.
Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 in due rate:
Acconto 50% entro il 16/10/2014; Saldo restante 50% entro il 16/12/2014; Unica rata 100% entro il 16/10/2014 utilizzando i seguenti codici tributo:
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento del tributo qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, determinata in relazione alla fattispecie imponibile del soggetto che oltre al possesso ne ha anche la detenzione.
Ravvedimento operoso
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta, barrando la casella “Ravv. Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
– “Sprint”, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
– “Breve”, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 3%.
– “Lungo”, effettuabile oltre il trentesimo giorno, che prevede una riduzione della sanzione 3,75%. In tutti i casi si calcolano anche gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a 1.00%.