“CONDONO EDILIZIO IN VISTA PER TANTE CASE DI VELLETRI”?

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POLITICA – Pubblichiamo un comunicato stampa del Sel di Velletri-Lariano che prende di mira una disposizione dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Velletri che, annullando di fatto gli effetti del Regolamento Edilizio del 1929, renderebbe sanabili tutti gli immobili edificati fino al 1967, come previsto dalla Legge 47 del 1985, nota anche come primo condono edilizio.
COMUNICATO STAMPA:

Il giorno 1 febbraio 2013 l’ufficio Urbanistica Edilizia privata-condono del Comune di Velletri con una disposizione interna prot. 523/ED PR ha disposto che il Regolamento Edilizio del 1929 adottato dal Comune di Velletri non è idoneo a far valere le previsioni dell’articolo 31 della Legge 47/85. Ai più ciò può sembrare un banale e incomprensibile atto burocratico, nel tentativo magari di garantire una navigazione certa e sicura dei cittadini nei meandri della pubblica amministrazione. In parte ciò è vero, ma a ben guardare il suo effetto sarà quello di garantire solo i cittadini che, hanno violato le leggi per poi confidare in un successivo condono che a quanto pare sembra sempre trovare un padrino, di diritto o di rovescio che sia. Per essere più chiari con questa semplice nota e quindi nemmeno con una determina dirigenziale si è dichiarato nullo il Regolamento Edilizio di Velletri del 1929 perché, si ritiene, non adeguato ai sensi della 1150/42, normativa quadro in materia urbanistica. 

Ciò significa che a Velletri il patrimonio edilizio costruito tra il 1929 e il 01.09.1967 o dichiarato tale, può essere, ai fini della 47/85, cioè il 1° condono edilizio, regolarmente sanato, anche se in contrasto con il Regolamento Edilizio del 1929 che il Comune di Velletri adottò, con grande lungimiranza, tra i pochi in Italia. Ora le domande sono diverse: La lettura della norma è giusta? Il non aver provveduto ad aggiornare il Regolamento Edilizio, così come considerato in premessa della nota, ai sensi della 1150/42 è sufficiente ad annullarlo? 

Noi riteniamo di NO! I termini indicati hanno solo un valore ordinatorio e non perentorio, altrimenti la legge ne avrebbe indicato esplicitamente la decadenza qualora non fossero rispettati e in ogni caso è semmai il Prefetto che non ha esercitato i poteri sostitutivi. 
Al di là di ciò quello che ci appare grave è che tale decisione sia stata assunta al di fuori sia delle prerogative stesse del Consiglio Comunale che ha di fatto la piena ed esclusiva titolarità nella adozione o disapplicazione di Regolamenti dallo stesso approvati. Per questo riteniamo che questo atto debba prima di tutto acquisire un pare di legittimità da parte della Avvocatura Comunale per poi essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale, anche a tutela della piena legittimità e trasparenza dei provvedimenti emessi in materia di condono edilizio ai sensi della 47/85. In caso contrario ci troveremmo di fatto davanti ad un atto che prefigura una sorta di CONDONO EDILIZIO senza che siano oltretutto specificati gli effetti di eventuali sanatorie rispetto ai vincoli ambientali.
La conseguenza di questo provvedimento è chiara: sdoganare ai fini del condono edilizio 47/85 tutto ciò che è stato realizzato prima del 1967 e non conforme al Regolamento Edilizio del 1929. Non ci pare cosa da poco e crediamo che il Consiglio Comunale ne debba essere investito e chiamato ad esprimersi.

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