ATTUALITA’ – Emanata dalla Regione Lazio l’ordinanza che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilendo orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica.
Obbligo per i gestori di contingentare gli accessi della clientela, garantire gli spazi interpersonali e sanificare i luoghi di lavoro. No a lunghi spostamenti per andare a fare acquisti.
Questi i nuovi orari di apertura al pubblico previsti dal provvedimento: dal lunedì al sabato, apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00; la domenica: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.
L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi la cui apertura è attualmente autorizzata (ossia quelli elencati nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 che trovate in fondo a questo articolo), fatte salve le farmacie e parafarmacie sui cui orari non interviene, e invita anche espressamente i cittadini a effettuare spostamenti motivati dall’acquisto di generi di prima necessità più brevi possibile; no, quindi, a lunghi spostamenti per recarsi a fare spese in esercizi commerciali lontani da casa o dal posto di lavoro.
Il provvedimento – firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – è motivato dall’attuale emergenza sanitaria ed è finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori del settore del commercio (contenendo il periodo i cui si trovano a lavorare a contatto del pubblico) e a garantire la loro mobilità, in seguito ai provvedimenti di limitazione degli orari del Tpl.
Il provvedimento, frutto di un tavolo di confronto con le parti sociali, coniuga le tutele dei lavoratori, le esigenze dei cittadini e quelle delle aziende.
ALLEGATO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL GIORNO 11 MARZO 2020
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari
vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici