POLITICA – Il Comune di Ariccia non chiede ai suoi cittadini ulteriori sforzi: non si paga la mini Imu sulla prima casa. Quindi l’aliquota rimane bloccata al 4 ‰. “Diamo una risposta – afferma il Sindaco Emilio Cianfanelli – ad una situazione di reale difficoltà di molte famiglie, evitando di gravare con un’ulteriore tassa sui bilanci familiari. È anche questo un modo per essere vicini ai cittadini.
Stiamo portando avanti come Amministrazione un’importante opera di rigore sui conti pubblici comunali per alleviare il peso sulle famiglie e che richiede un grande sforzo per chi amministra, dovendo far affidamento su risorse sempre più esigue”. Soddisfatto anche il cons. Marucci che plaude a questo “atto importante da parte dell’Amministrazione che mostra particolare attenzione ai cittadini e risulta essere uno dei pochi comuni ad aver esentato i cittadini dal pagamento della mini Imu”. Queste le categorie esentate: abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
l’immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sussistendo determinate condizioni, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557 del 1993.