ATTUALITA’ – L’assessore al Bilancio del Comune di Velletri, la dott.ssa Marilena Ciarcia, ha inviato un prezioso contributo per spiegare cosa il Comune di Velletri ha approvato nell’ultimo Consiglio comunale in materia di imposte comunali, e nello specifico, la parte riguardante l’Imu.
Riceviamo e pubblichiamo:
La Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013 ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo l’imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), il tributo sui rifiuti (TARI).
Il Comune di Velletri, per il momento, ha previsto solo il pagamento dell’IMU, rinviando il pagamento della TARI (ex TARES) e della TASI (rinviata probabilmente al 16 ottobre 2014). Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2014 sono state approvate alcune modifiche al regolamento IMU e sono state confermate le aliquote dell’imposta. Il versamento della rata d’acconto IMU per l’anno 2014, per gli immobili sui quali risulta ancora dovuta l’imposta, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014 per l’ammontare pari al 50% dell’imposta annua:
– 6 per mille per l’abitazione principale e pertinenze (solo per le abitazioni di lusso di categorie catastali A/1, A/8, A/9) con detrazione dell’imposta pari a euro 200,00;
– 10,60 per mille per tutti gli altri immobili.
Recependo disposizioni di legge l’Imu per l’anno 2014 non e’ dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
– l’alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del del matrimonio;
– unità immobiliari: alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;
– un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
– fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
Ma la grande novità, fortemente voluta da questa Amministrazione e che non tutti i Comuni hanno recepito benché prevista dalla legge di Stabilità ma lasciata alla discrezionalità dei Comuni, è l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (es.padre-figlio) che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (limite previsto dalla legge).
Pertanto se la rendita catastale e’ inferiore a 500 euro, l’immobile non paga IMU, se la rendita e’ superiore a 500 euro, ad esempio 700 euro, il contribuente pagherà solo su 200 euro l’Imu calcolandola con l’aliquota propria degli altri fabbricati (10,60 per mille).
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell’imposta (16 dicembre 2014)
Le suddette categorie di immobili, per le quali non è dovuta l’IMU a partire dall’anno 2014, saranno invece assoggettate alla TASI. In riferimento ai terreni agricoli il Consiglio Comunale ha mantenuto l’articolo del regolamento che prevede l’esenzione dal pagamento IMU in attesa che venga pubblicato l’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che considera esenti solo i comuni montani in base all’altitudine (e pertanto Velletri non risulterebbe montano e pertanto i terreni agricoli sarebbero soggetti all’imposta).
Il versamento dell’acconto IMU 2014 può essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:
Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune |
Codice IMU quota Stato |
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze |
3912 |
—- |
Terreni |
3914 |
—- |
Aree fabbricabili |
3916 |
—- |
Altri fabbricati |
3918 |
—- |
Immobili gruppo catastale D |
3930 |
3925 |
Il “codice comune” da indicare per il Comune di Velletri è L719.
L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet comune.velletri.rm.it nella Sezione Tasse e tributi locali-IMU ed è possibile utilizzare il programma per il “Calcolo IMU 2014” con la compilazione automatica e stampa del modello F24 per il versamento dell’imposta.
L’Assessore ai Tributi Locali
Dott.ssa Marilena Ciarcia