ATTUALITA’ – Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha respinto il ricorso effettuato da una compagnia di telefonia mobile in merito alla richiesta di nulla osta presentata nell’ottobre 2012 dalla società stessa, per la realizzazione di un impianto in località Valle del Pantano sita nel comune di Rocca di Papa (Rm), all’interno di una zona boscata del Parco Regionale dei Castelli Romani.
Alla richiesta di poter installare il ripetitore, l’Ente Parco aveva risposto che il traliccio avrebbe costituito fonte di disturbo per l’avifauna, e che quindi l’autorizzazione non poteva essere rilasciata; posizione confermata dal TAR con sentenza del 16/01/2015 N. 00706/2015.
Nella sentenza si afferma “come le valutazioni espresse dall’Ente ineriscono la specifica sfera di competenza ed attengono a profili di discrezionalità tecnica” e, dunque, che “Tale vincolo è giustificato alla luce dell’equilibrio costituzionale degli interessi in gioco e derubrica per così dire le posizioni giuridiche soggettive rispetto al corretto esercizio del potere di indirizzo e autorizzatorio che compete all’Ente, di guisa che, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, esso e’ tenuto per legge a valutare la compatibilità o meno delle ulteriori attività rispetto alle primarie esigenze ambientali nell’area di Parco.”