ATTUALITA’ – La Legge di Stabilità 2016 in materia di bonus IMU e TASI 2016 ha gettato nel panico gli addetti ai lavori e i contribuenti portandoli alla conclusione, non essendoci chiarimenti ufficiali, che per usufruire del bonus IMU e TASI 2016 già dal primo mese del 2016 occorreva registrare il contratto di comodato d’uso gratuito entro il 20 gennaio 2016.
Su questo punto è intervenuto solo in data 29/01/2016 il Ministero dell’Economia che, in risposta ad un quesito posto dalla CNA, ha chiarito quali siano gli effettivi termini da rispettare per la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli necessario all’ottenimento dello sconto del 50% su Imu e Tasi. Si precisa che il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo all’Agenzia delle Entrate se si vuole ottenere la riduzioni del 50% su Imu e Tasi.
Finora il Comune di Velletri aveva accordato le agevolazioni per le case date in comodato d’uso tra genitori e figli facendo presentare ai contribuenti una semplice auto-dichiarazione evitando così l’esborso delle imposte necessarie per la registrazione. Ora, invece, e’ la legge che obbliga la registrazione del comodato anche se verbale. Ma, trattandosi di un nuovo adempimento, vale l’articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1^ marzo (60 giorni dopo il 1^ gennaio).
I contribuenti quindi hanno ancora del tempo a disposizione per registrare l’accordo verbale di comodato d’uso gratuito. Per godere dell’abbattimento del 50% dell’Imu bisognerà: registrare il contratto di comodato entro il 1 marzo il cui costo è di 216 euro (200 per l’imposta di registro e 16 per la marca da bollo); presentare la dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017, indicando le condizioni che sono variate rispetto all’anno precedente.
La legge di Stabilità inoltre ha dato la possibilità di avere tale agevolazione a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Il Mef ha chiarito solo nei giorni scorsi che per “altri immobili” si deve intendere “altri immobili ad uso abitativo”. In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce di ottenere l’agevolazione. Ad oggi non possono godere di questa agevolazione quei contribuenti che, oltre ad avere la propria abitazione principale, hanno, ad esempio, due immobili dati in comodato a due figli. Si spera che anche su questa problematica il Mef si esprima prima della scadenza di giugno, in attesa di un chiarimento e’ preferibile registrare comunque i due contratti di comodato.
L’Assessore alle Finanze
Dott.ssa Marilena Ciarcia